29.12.2021

POLITICHE PUBBLICHE | Modifica del diritto delle fondazioni

L’impulso per il rafforzamento della sede delle fondazioni, sette anni dopo si è rivelato un adeguamento piuttosto superficiale.

Nella sessione invernale delle Camere federali sono state approvate le modifiche del diritto svizzero in materia di fondazioni. E questo all’insegna del motto «Aumentare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni». Questo ha conseguenze anche per il settore delle case di cura: infatti, molti istituti per persone bisognose di assistenza hanno la forma giuridica di fondazioni.

La modifica di legge deriva originariamente da un’iniziativa parlamentare (14.470) presentata dall’ex Consigliere agli Stati Werner Lüginbühl (PBD/BE) nel 2014. Successivamente è stata concretizzata dalla Commissione dell’economia del Consiglio degli Stati. Nel corso della discussione, gli obiettivi ambiziosi dell’iniziativa parlamentare sono stati di nuovo «ridimensionati».

  1. Introduzione di un nuovo diritto di ricorso
    Da sempre le fondazioni possono essere sottoposte all’autorità cantonale di vigilanza. L’autorità di vigilanza deve accertarsi che il patrimonio della Fondazione venga utilizzato conformemente ai suoi scopi. Con la modifica, la legge prevede espressamente che un’ampia cerchia di interessati possa presentare ricorso presso l’autorità di vigilanza contro atti e omissioni da parte degli organi della fondazione.
  2. Requisiti di una modifica di scopo o di organizzazione
    Come in passato, lo scopo e ora anche l’organizzazione di una fondazione possono essere modificati in determinate circostanze – alle stesse condizioni. Queste ora sono state precisate in merito alla scadenza dei termini. Tuttora il diritto di modificare lo scopo della fondazione (e ora anche l’organizzazione della fondazione) non è ereditario e non è trasferibile. Questa estensione delle linee guida per la modifica riguardo ad adeguamenti relativi allo scopo o all’organizzazione di una fondazione è senz’altro la novità più importante della modifica di legge qui discussa.
  3. Modifiche dell’atto di fondazione
    La formulazione dei requisiti per modifiche irrilevanti dell’atto di fondazione da parte dell’autorità di vigilanza è stata leggermente adeguata: ora questa deve apparire giustificata per ragioni oggettive e non più solo necessarie. Inoltre, viene precisato quali autorità possono decretare modifiche dell’atto di fondazione. Inoltre, che non è necessaria la certificazione pubblica delle modifiche.

In pratica, è difficile che questi adeguamenti legislativi – limitati – siano significativi per le istituzioni per le persone bisognose di assistenza organizzate come fondazioni.